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REGOLAMENTO ”INVICTUS BOLOGNA A.S.D.”

Art. 1) Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione “INVICTUS BOLOGNA A.S.D.” ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 marzo 2015, disciplina lo svolgimento delle attività che la suddetta svolge in conformità all'art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2) L'Associazione costituita senza fini di lucro, si propone lo scopo di promuovere e sviluppare attività sportiva dilettantistica ed in particolare quella della Pallacanestro.

Art. 3) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che sono interessati alle attività descritte al punto 2 nonché alle attività indicate all’art. 3 dello statuto sociale, inoltrando domanda al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo da chiedere via e-mail all'indirizzo info@invictusacademy.it.

Art. 4) L'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comporta, per il nuovo Associato, il versamento della quota sociale che avrà validità annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 5) L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo sarà esplicitamente motivato.

Art. 6) Al nuovo Associato sarà rilasciata la tessera associativa e quella dell’ente a cui l’Associazione è affiliata, comprendendo anche l’assicurazione infortuni.

Art. 7) Le quote per la frequenza ai corsi organizzati dall'Associazione saranno fissate dal Consiglio Direttivo annualmente.

Art. 8) Per aver libero accesso ai corsi ed alle altre attività connesse, l'Associato deve:

- aver versato la quota sociale;

- aver consegnato il certificato medico a norma di Legge;

Art. 10) L'Associazione non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire gli Associati in conseguenza di infortuni, incidenti, malattie occorsi ai propri associati. In caso di infortunio ed emergenza l’Associato riceverà le cure necessarie e sarà assistito e curato da medici e fisioterapisti. Inoltre l’Associazione non è responsabile di danni causati dagli associati a cose e/o persone e allo smarrimento di documenti durante le attività programmate.

Art. 11) L'Associazione declina qualsiasi responsabilità per danni, furti o manomissioni all'interno degli spogliatoi, palestre, aree esterne, autoveicoli e camere.

Art. 12) Gli Associati con l'adesione dichiarano di conoscere e rispettare il presente Regolamento e si obbligano a tenere sollevata ed indenne l'Associazione ed i suoi coobbligati da tutti i danni, sia diretti sia indiretti, che potessero comunque e da chiunque, persone e cose, ivi compresi gli atleti, soci istruttori, allenatori, accompagnatori, pubblico, derivare in dipendenza o connessione dell'uso degli impianti e degli accessori, sollevando l'Associazione stessa ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale sia extragiudiziale) che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione alla pratica della propria disciplina sportiva. L'Associazione si garantisce comunque dai rischi conseguenti alla gestione degli impianti ed allo svolgimento delle attività sportive, mediante stipulazione di idonea polizza di responsabilità civile. L’Associato rinuncia a qualsiasi risarcimento danni superiore ai massimali assicurativi garantiti.

Art. 13) L'Associato ha diritto di essere informato dei fatti più rilevanti riguardante la gestione, lo sviluppo e gli orientamenti della Associazione. A tale scopo l'Associato può chiedere chiarimenti ed informazioni facendone richiesta al Presidente.

Art. 14) Tutti gli Associati devono attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, della correttezza nei rapporti interpersonali e non dovranno turbare in ogni modo il personale e l'attività degli altri Associati.

Art. 15) L'Associato ha l'obbligo di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento. L'Associato ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento dal momento in cui la sua domanda di ammissione è stata accettata.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è delegato all'applicazione del presente Regolamento e a deliberare qualsiasi tipo di provvedimento nei confronti degli Associati che non rispettassero il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di Legge e di Statuto.

Art. 17) Per quanto non previsto e menzionato nel presente Regolamento valgono le disposizioni di quanto riportato nello Statuto, nel libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile. Foro competente per qualsiasi controversia sarà quello di Bologna.

Art. 18) Il Presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea degli Associati.

 

 

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